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Cittadinanza italiana jure sanguinis

Procedimento diretto al riconoscimento del possesso jure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all’estero in possesso della cittadinanza italiana.


Descrizione

Descrizione
Procedimento diretto al riconoscimento del possesso jure sanguinis della cittadinanza italiana al cittadino di ceppo italiano che abbia un avo nato in Italia ed emigrato all’estero in possesso della cittadinanza italiana.

RIFERIMENTI E RECAPITI - TERMINI PER LA CONCLUSIONE

Responsabile del Servizio e del  procedimento: NEGRO Anna Renza

Termine per la conclusione (giorni): 365

In base alla norma: Legge 241/1990

Uffici:Servizi Demografici - Pezzolo Valle Uzzone

 

CHI PUÒ PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “jure sanguinis” è in capo all'Autorità Consolare italiana territorialmente competente.
Se invece il richiedente è residente in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza.
Una volta iscritto in anagrafe, il cittadino straniero potrà presentare personalmente, previo appuntamento, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, corredata dai documenti necessari.

COME COMPILARE LA DOMANDA

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato. 
La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporterà l'improcedibilità e l’impossibilità  di ricevere la dichiarazione.

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento:

  • Modulo di domanda per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis avente applicata la marca da bollo;
  • PASSAPORTO con regolare visto della nostra Autorità estera e riportante timbro di ingresso, con validità trimestrale, apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all’Accordo di Schengen) verso l’Italia.

Se il cittadino straniero sceglie invece di fare scalo in altro paese aderente all’Accordo di Schengen, all’arrivo in Italia lo stesso dovrà, entro 8 giorni, recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

 

DOCUMENTAZIONE DI STATO CIVILE:

  1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
  2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione, anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato;
  6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n.555;
  7. I documenti di stato civile devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta la discendenza: dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue.

INFORMAZIONI UTILI
L’Ufficio di Stato Civile non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail, PEC o tramite posta).
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita errati, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a segnalare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera. Se entro dieci giorni dalla notificazione ex art. 10 bis della Legge 214/90 le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Casi particolari ed esempi pratici:

  • Se l’avo è nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita.
  • Se l’avo è nato in Italia ed emigrato all’estero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.

NOTA BENE: 

La cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile e, facendo data dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana), anche per via femminile.

In base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita dei nati fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.
In linea più generale, il discendente minore dell’avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione.

La Legge 555/1912 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1° luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della Legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.

Precisazioni relative alla documentazione di Stato Civile:

I certificati hanno solitamente validità 6 mesi, con l’esclusione dei certificati di nascita che non hanno una scadenza temporale mentre quelli di matrimonio, se riportano una data anteriore ai 6 mesi, posso essere ritenuti validi se gli stessi intestatari dell’atto dichiarano che non sono intervenute modifiche. 
Formato: i documenti rilasciati dagli Stati Uniti d’America devono essere in “long form” o “full form”; dal Brasile: “inteiro teor”: non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali.
Traduzione: i documenti devono essere tradotti integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali.
Legalizzazione: il Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve “legalizzare” sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi: se gli atti provengono da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961 (che prevede Apostille) anche la legalizzazione della traduzione dovrà essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.
Per cittadini brasiliani la legalizzazione è rilasciata dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”; per cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Il documento deve sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali alias.

Si rammenta che il cittadino che rivendica la cittadinanza “jure sanguinis” per ottenere l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente di permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae  oltre tre mesi dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

 

Tempistica
La durata massima del procedimento amministrativo è stata stabilita in 365 giorni ( deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28/12/2022);

Si rammenta  che per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” devono essere soddisfatti tutti i requisiti che la legge prevede; pertanto, se nel corso del procedimento l’Ufficiale dello Stato Civile ravvisasse la necessità di effettuare verifiche più approfondite, verrà richiesta documentazione integrativa.
La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e può comportare il rigetto della stessa.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation” (GDPR), si informa che Il Comune di Pezzolo Valle Uzzone riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. TITOLARE E CONTITOLARI DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Pezzolo Valle Uzzone – Via Roma n. 24 -12070 PEZZOLO VALLE UZZONE

E mail: info@comune.pezzolovalleuzzone.cn.it

Tel. 0173 87025

 Pec:  comune.pezzolo.cn@legalmail.it

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD o Data Protection Officer – DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer – DPO) è il referente al quale gli interessati potranno rivolgersi per qualsiasi richiesta e/o chiarimento inerente la presente informativa e il trattamento dei dati personali.
Il DPO potrà essere contattato con le seguenti modalità:
Email: dpo@pigal.eu 

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati o comunque utilizzati, viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’amministrazione comunale, in particolare per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico di cui è investito il titolare per il perseguimento della finalità connessa all’espletamento del seguente procedimento:
- Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis a cittadini stranieri di ceppo italiano .

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Si informa che, tenuto conto delle predette finalità del trattamento, il conferimento dei dati è necessario e il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di istruire e concludere il relativo procedimento amministrativo.

 5. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

I dati che possono essere raccolti e trattati nell’ambito del procedimento di cui al punto 3, appartengono alle seguenti categorie:
- Dati identificativi anche di tipo particolare (ad esempio cognome, nome, nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, composizione nucleo familiare, condizione anagrafica e stato civile) di tutti i componenti del nucleo familiare e degli avi del richiedente.

 6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti, compresi quelli che rientrano nelle "categorie  particolari di dati personali" ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, saranno trattati dai soggetti designati e da quelli autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati alla richiesta. Gli stessi saranno trattati, per le finalità sopra indicate, sia per mezzo di archivi cartacei che per mezzo di archivi informatici o telematici e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché nel pieno rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali.
Il trattamento non prevede processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità connesse e/o conseguenti al procedimento in oggetto, a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento (ad esempio alla Regione Piemonte; all’Azienda Servizi Sanitari, ai terzi legittimati nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241; agli enti ed autorità di controllo;), oppure ai soggetti nominati responsabili esterni, ai sensi dell’art. 28 del GDPR in presenza di un obbligo contrattuale, che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e agiscano in base alle direttive impartite dal titolare del trattamento.
I dati saranno diffusi solo se previsto da specifiche norme riguardanti obblighi di pubblicazione e trasparenza.

8.TRASFERIMENTO DEI DATI

Nell’ambito del procedimento di cui al punto 3 non è previsto alcun trasferimento dei dati a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Sarà possibile la loro conservazione anche dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti conseguenti. Il Comune di Pezzolo Valle Uzzone potrà conservare i dati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse, allo scopo di adempiere ad obblighi normativi o di esercitare una legittima facoltà secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e) del GDPR.

10.DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli da 15 a 21 e dell’art. 77 del GDPR, i seguenti diritti:
a) di accedere e chiedere copia, anche in formato elettronico o digitale, dei dati personali in possesso del titolare del trattamento;
b) di richiedere conferma dell’effettivo trattamento dei propri dati personali da parte del titolare;
c) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
d) di opporsi al trattamento, nei casi previsti dalla normativa;
e) alla portabilità dei dati, nei casi previsti dalla normativa;
f)  di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
g) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti mediante l'invio di una richiesta scritta al Comune di Pezzolo Valle Uzzone.

 

Documenti e Allegati


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